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Il censimento generale della popolazione rilevera' in ciascun Comune:
- a)la popolazione residente, che sara' considerata popolazione legale sino al censimento successivo, e la popolazione presente o di fatto;
- b)il numero delle famiglie e delle convivenze e la rispettiva composizione;
- c)il sesso, lo stato civile, la data e il Comune di nascita, il Comune di residenza abituale e il grado di istruzione di ciascun censito, sia esso presente o temporaneamente assente alla data del censimento. Saranno inoltre rilevate, per gli stranieri, la cittadinanza, e, per gli assenti temporanei, la localita' in cui si trovano e la data della loro assenza dalla famiglia o dalla convivenza;
- d)la professione o arte o mestiere esercitati da ciascun censito, la posizione nella professione e la specie della attivita' dell'azienda o ente presso cui il censito e' occupato alla data del censimento, o lo era precedentemente se disoccupato;
- e)per i conduttori di azienda agricola, zootecnica o forestale l'ampiezza e la forma della conduzione.
Testo in vigore dal 8 maggio 1951 al 22 dicembre 2008
