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Allo scopo di vigilare sullo svolgimento delle operazioni e rilevazioni statistiche e sulla elaborazione dei risultati, e' costituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una Commissione di vigilanza composta come segue: tre senatori e tre deputati designati rispettivamente dalle Presidenze del Senato e della Camera dei deputati; il presidente dell'Istituto centrale di statistica; tre membri del Consiglio superiore di statistica; due rappresentanti dei datori di lavoro; due rappresentanti dei prestatori di opera. Il direttore dell'Istituto centrale di statistica svolgera' le funzioni di segretario della Commissione. La Commissione dura in carica per tutto il periodo di esecuzione delle rilevazioni e delle elaborazioni statistiche.

Testo in vigore dal 8 maggio 1951 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-04-02;291~art7 · fonte del testo