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In ogni Comune a cura del sindaco sara' costituita una Commissione comunale di vigilanza. La Commissione sara' presieduta dal sindaco o da un suo delegato e costituita da un minimo di sei e da un massimo di quattordici cittadini, scelti tra le persone che per capacita' o attivita' esercitate possono assicurare il normale svolgimento delle rilevazioni statistiche.

Testo in vigore dal 8 maggio 1951 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-04-02;291~art8 · fonte del testo