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I capi delle famiglie e convivenze, i proprietari, i conduttori, i dirigenti delle ditte, delle aziende e degli esercizi sottoposti ai censimenti e in generale coloro che essendovi obbligati non forniscono le notizie richieste, ovvero le forniscono incomplete o scientemente errate, sono soggetti ad una ammenda fino a lire 20.000, che potra' essere aumentata fino a lire 200.000 in caso di recidiva, senza pregiudizio delle sanzioni fissate dal Codice penale.

Testo in vigore dal 8 maggio 1951 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-04-02;291~art9 · fonte del testo