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[1]La revisione delle competenze accessorie e la unificazione delle tabelle organiche del personale proveniente dalle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula e dal Regio Ispettorato generale delle strade ferrate, di cui all'articolo 22 della legge 22 aprile 1905, n. 137, dovranno essere compiute entro il mese di luglio 1906 e approvate con effetto dal 1° gennaio 1906 mediante decreto Reale.

[2]Le tabelle delle competenze accessorie potranno essere modificate con successivi decreti Reali.

[3]L'aumento di spesa derivante dalla revisione e dalla unificazione suddette non dovra' eccedere la somma di 7 milioni di lire.

Testo in vigore dal 19 luglio 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-07-12;332~art4 · fonte del testo