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[1]Fino all'approvazione dei provvedimenti di cui all'articolo precedente, il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del R. Ispettorato generale delle strade ferrate, passato definitivamente all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con decorrenza dal 1° gennaio 1906, avra' le qualifiche conferite dal Comitato d'amministrazione, in esecuzione dell'art. 17 della legge 22 aprile 1905, n. 137, nonche' gli stipendi, in base ai quali furono dal Comitato medesimo stabilite le indennita' previste dal succitato articolo, coi relativi avanzamenti e con le competenze accessorie dell'ordinamento del personale della rete Mediterranea, salve le disposizioni dell'art. 8 della legge 22 luglio 1894, n. 339 e dell'art. 1 della legge 3 luglio 1902, n. 248.
[2]Al personale suddetto sara' applicato il regolamento pel personale della rete Mediterranea, salvo quanto e' disposto nell'articolo seguente circa il trattamento di pensione.
Testo in vigore dal 19 luglio 1906 al 16 dicembre 2009
