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[1]La Direzione generale delle ferrovie dello Stato pubblichera' entro il mese di agosto 1906, con apposito ordine generale di servizio, un elenco contenente l'indicazione del personale sia proveniente dalle Societa', sia dall'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e dal R. ispettorato generale delle strade ferrate, che dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906 abbia avuto promozioni di grado, aumenti di stipendio o paga ed assegnazione di gradi, di stipendi e di competenze accessorie.
[2]E' fatta facolta' al personale di qualsiasi provenienza, entro 60 giorni dalla pubblicazione del detto ordine di servizio, di ricorrere contro i provvedimenti medesimi alla IV sezione del Consiglio di Stato a termini dell'art. 24 della legge 2 giugno 1889, n. 6166 (serie 3ª).
[3]Sara' pure ammesso il ricorso alla IV sezione a termini del citato art. 24 contro i successivi provvedimenti di nomina, promozione ed aumento di stipendio o paga, e contro i provvedimenti disciplinari di proroga del termine per l'aumento dello stipendio o della paga, di degradazione e di destituzione, deliberati dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato. Il termine di giorni 60 decorrera' dalla pubblicazione dei successivi ordini generali di servizio, che saranno mensilmente pubblicati a cura della direzione medesima.
Testo in vigore dal 19 luglio 1906 al 16 dicembre 2009
