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[1]Per gli impiegati provenienti dall'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e dal R. Ispettorato generale delle strade ferrate, se appartenenti al ruolo organico, si applicano, per quanto riguarda il trattamento di pensione, le disposizioni dell'art. 48 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

[2]L'importo della pensione o dell'indennita' spettante sara' ripartito fra il tesoro e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in ragione della somma totale degli stipendi che saranno stati corrisposti agli impiegati prima e dopo il loro passaggio alle ferrovie dello Stato.

[3]Sono mantenute per gli impiegati stessi le disposizioni della legge 7 luglio 1876, n. 3212 (serie 2ª), per quanto riguarda le ritenute sugli stipendi e sulle pensioni.

[4]Rimangono impregiudicati, per il trattamento di pensione, gli effetti delle speciali dichiarazioni rilasciate dagli impiegati all'atto della loro ammissione in servizio.

[5]Gli impiegati provenienti dal R. Ispettorato generale, se appartenenti al ruolo transitorio del personale aggiunto, hanno facolta' fino al 30 settembre 1906 di ascriversi con decorrenza 1° gennaio 1906, al nuovo istituto di previdenza, di cui nella legge 29 marzo 1900, n. 101.

[6]Quelli che avranno esercitato tale facolta', ed in caso di morte le loro vedove ed i figli, avranno diritto, oltre al trattamento loro dovuto dall'Istituto, di ricevere dal tesoro, in tutti i casi previsti dall'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, il pagamento di quanto loro sarebbe spettato al 31 dicembre 1905 in base a detto articolo, se fossero stati allora collocati a riposo o dispensati dall'ufficio.

[7]Per gli altri e per le loro famiglie sara' mantenuto, anche dopo il 1° gennaio 1906, il trattamento previsto dalla citata legge 3 marzo 1904, n. 66, restando a carico del tesoro quanto sarebbe spettato, in base alla legge stessa, al 31 dicembre 1905, agli impiegati medesimi, se a quella data fossero stati collocati a riposo o dispensati dall'ufficio, ed il rimanente a carico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

[8]Gli impiegati provenienti dall'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e dal R. Ispettorato generale, che fossero collocati in disponibilita' od in aspettativa, a sensi degli articoli 43 e 44 del regolamento sul personale della rete Mediterranea, quando siano scaduti i termini prefissi senza che vengano riammessi in servizio, cesseranno di far parte dell'Amministrazione, salvo ai medesimi il diritto di conseguire quella pensione di riposo o quell'altra indennita', che a termini di legge ed a sensi del presente articolo, possa loro competere.

Testo in vigore dal 19 luglio 1906 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1906-07-12;332~art7 · fonte del testo