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Il Ministero dei trasporti, sentita la Commissione interministeriale prevista dall'art. 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, integrata a termini dell'art. 10 della presente legge, e tenuto conto anche delle funzioni economico-sociali delle singole linee determina:
- a)quali ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, funivie e funicolari in regime di concessione, essendo gia' esercitate con mezzi sufficientemente moderni tali da soddisfare le esigenze di pubblico interesse, debbano essere risanate mediante l'adeguamento delle sovvenzioni di esercizio di cui all'art. 2 della presente legge, senza far luogo ai provvedimenti di cui al successivo art. 3;
- b)quali ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, funivie e funicolari in regime di concessione, debbano essere risanate entro un congruo termine di tempo (in ogni caso non superiore a tre anni dalla data di deliberazione della Commissione competente) mediante l'ammodernamento, trasformazione o sostituzione degli impianti e del materiale rotabile o del sistema di trasporto, usufruendo dei benefici di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge;
- c)per quali linee o tronchi di linee ferroviarie o tramviarie possa farsi luogo alla sostituzione dei servizi su rotaia, alle stesse condizioni tariffarie, con servizi stradali paralleli, facendo salva la permanenza dei diritti acquisiti, sia per la retribuzione che per la stabilita' dell'impiego e la previdenza del personale che verra' utilizzato e al quale si ricorrera' per il nuovo servizio con assoluto carattere di priorita'. Il confronto economico fra il sistema attuale ed il nuovo dovra' tener conto della permanenza del trattamento sindacale di cui sopra. 2 La eventuale soppressione della linea considerata non suscettibile di risanamento deve essere disposta con apposita legge.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 marzo 1958, n. 237
2La L. 7 marzo 1958, n. 237 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di tempo per l'effettuazione dei lavori di ammodernamento, di cui all'art. 1, lettera b), della legge 2 agosto 1952, n. 1221, non puo' superare, salva la proroga prevista dall'art. 8, i tre anni dalla data di registrazione del decreto del Ministro per i trasporti con cui viene approvato il voto della Commissione di cui all'art. 10 della stessa legge."
Testo in vigore dal 18 aprile 1958 al 30 marzo 1977
