Nel caso in cui, essendosi pronunziata la decadenza a norma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 787, non si addivenga all'aggiudicazione della concessione, ai sensi dell'art. 6 di detto decreto, e non si adotti uno dei provvedimenti previsti nell'art. 7 del decreto medesimo, la concessione stessa, per le ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, puo' essere accordata alla Provincia, al Comune o al consorzio dei Comuni interessati; quella delle funivie e funicolari al Comune o al consorzio dei Comuni interessati. In pendenza della concessione il Ministro per i trasporti puo' affidare in via temporanea l'esercizio agli enti anzidetti. Nella eventualita' che la concessione non sia fatta agli enti di cui sopra, e si addivenga alla demolizione della linea, il mutuante ha diritto di procedere sui beni ipotecati e lo Stato ha diritto di recuperare le somme corrisposte o vincolate sulle sovvenzioni e sui contributi accordati in applicazione della presente legge.

Testo vigente dal 25 settembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-08-02;1221~art14 · fonte del testo