Sui finanziamenti occorrenti al concessionario, per la parte di spesa non coperta dai contributi previsti dall'art. 3 della presente legge, e' data facolta' al Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i trasporti, di concedere, per la durata di 25 anni, la garanzia sussidiaria dello Stato ad Istituti, Enti o Sezioni di credito autorizzati ad esercitare il credito a medio ed a lungo termine, ad Istituti, Enti o Societa' di previdenza e di assicurazione ed all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane. Ai finanziamenti di cui sopra si estendono, in quanto applicabili, le condizioni e modalita' di cui al decreto legislativo 1 novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni ed aggiunte concernenti provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione. Gli atti e contratti con i quali vengono concessi i finanziamenti suddetti e la garanzia statale, come pure gli atti e contratti di consolidamento, estinzione e revoca dei finanziamenti stessi, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa. Le relative formalita' sono altresi' esenti dalle imposte di registro ed ipotecarie, salvi i diritti e compensi spettanti agli Uffici del registro e gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari. Restano ferme le eventuali maggiori agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni a favore dei singoli istituti ed enti finanziatori. Gli onorari notarili sono ridotti alla misura di un decimo.

Testo vigente dal 25 settembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-08-02;1221~art12 · fonte del testo