Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le finanze e' autorizzato a concedere, con propri decreti, la garanzia dello Stato, anche in forma di fidejussione solidale, a favore dell'Istituto Mobiliare italiano (I.M.I.), per i crediti ad esso derivanti dalle operazioni di finanziamento che l'Istituto medesimo potra' concedere alla Societa' per azioni nazionale "Cogne" fino alla concorrenza di un importo capitale di lire due miliardi e duecento milioni oltre interessi ed altri accessori relativi.

Testo vigente dal 5 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-07-30;659~art3 · fonte del testo