Per l'esecuzione delle opere di cui alla presente legge i concessionari di ferrovie, di tramvie e filovie extraurbane e di funivie, quando non ottengono la garanzia sussidiaria dello Stato, possono essere autorizzati a contrarre mutui garantiti da ipoteca a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 787, salvo quanto disposto coi successivi articoli 14 e 15.

Testo vigente dal 25 settembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-08-02;1221~art13 · fonte del testo