Salvo quanto disposto dall'art. 3, terzo comma, della presente legge, in caso di cessazione, per qualunque causa, dell'esercizio di una linea o di un tronco di essa, e nei casi previsti dagli articoli 187 e 188 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, lo Stato avra' diritto di rilevare in tutto o in parte a prezzo di stima, con deduzione dell'ammontare dei contributi accordati in applicazione dell'art. 3 della presente legge, il materiale rotabile acquistato dal concessionario con i contributi, medesimi. Il prezzo e' determinato, in base al valore venale, dal Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sentita l'Intendenza di finanza. Tale prezzo viene comunicato al concessionario a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Il concessionario, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' proporre avanti l'autorita' giudiziaria competente la sua istanza, nei confronti dei Ministeri dei trasporti e del tesoro, contro il prezzo determinato. In questo caso, la somma corrispondente deve essere depositata dal Ministero del tesoro alla Cassa depositi e prestiti o presso un istituto di credito. Col deposito del prezzo di stima lo Stato acquista l'intera proprieta' del materiale rotabile. Nel decidere sul prezzo l'autorita' giudiziaria dispone per lo svincolo della somma depositata in favore di colui o di coloro cui essa spetti. In caso di riscatto gli impianti eseguiti con i contributi di cui all'art. 3 della presente legge, sono gratuitamente reversibili allo Stato, per la parte coperta dai contributi medesimi, e dalle sovvenzioni di esercizio gia' corrisposte, a norma dell'art. 6, limitatamente alle quote attribuite all'ammortamento di detti impianti.

Testo vigente dal 25 settembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-08-02;1221~art16 · fonte del testo