Il valore di stima di cui all'art. 7, comma secondo, lettera b) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 787, e' determinato al netto dei contributi accordati a norma dell'art. 3 della presente legge limitatamente alla parte gia' corrisposta o vincolata per operazioni finanziarie. Per le tramvie e filovie extraurbane e per le funivie che formino oggetto di nuova concessione a termine del precedente art. 14 il pagamento del prezzo di stima e' a carico dell'ente concessionario. Il prezzo di stima e' determinato dal Ministero dei trasporti sentita l'Intendenza di finanza. Esso ne da' comunicazione al nuovo concessionario, ed a quello decaduto a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Ciascuno degli interessati, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' proporre avanti l'autorita' giudiziaria competente, nei confronti dell'altra parte, le sue istanze contro il prezzo determinato dallo Ispettorato generale. In questo caso la somma corrispondente deve essere depositata dal nuovo concessionario alla Cassa depositi e prestiti o presso un istituto di credito. Col deposito del prezzo di stima il nuovo concessionario acquista la proprieta' degli impianti e dei materiali. Nel decidere sul prezzo l'autorita' giudiziaria dispone per lo svincolo della somma depositata in favore di colui o di coloro cui essa spetti.

Testo vigente dal 25 settembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-08-02;1221~art15 · fonte del testo