Per le ferrovie, le tramvie e le filovie extraurbane e le funivie, ammesse ai benefici di cui all'art. 3 della presente legge, la scadenza delle relative concessioni potra' essere prorogata sino a 25 anni, a partire dalla data di applicazione dei benefici stessi. Le indennita' ed i corrispettivi di qualsiasi genere, eventualmente dovuti al concessionario alla fine della concessione sono liquidati, per le opere e il materiale rotabile ammessi ai benefici di cui all'art. 3 della presente legge, al netto dei contributi accordati in applicazione del medesimo art. 3 limitatamente alla parte gia' corrisposta o vincolata per operazioni finanziarie.

Testo vigente dal 25 settembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-08-02;1221~art9 · fonte del testo