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Gli operai comuni e qualificati che alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati adibiti a mansioni della categoria superiore ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 marzo 1961, n. 90, per un periodo non inferiore a tre anni, anche se discontinuo, sono inquadrati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza, anche oltre i limiti stabiliti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, ferma restando la disponibilita' di posti riservati per legge. Gli operai comuni e qualificati che alla data di entrata in vigore della presente legge siano gia' adibiti a mansioni della categoria superiore ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 marzo 1961, n. 90, per un periodo inferiore a tre anni acquisiscono il diritto, al compimento del prescritto triennio, anche se discontinuo, ad essere inquadrati nella categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza, anche oltre i limiti stabiliti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, ferma restando la disponibilita' dei posti riservati per legge.
Testo in vigore dal 31 maggio 1976 al 22 dicembre 2008
