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All'operaio che, nello svolgimento delle mansioni della categoria superiore, ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbia svolto una qualifica di mestiere diversa da quella di appartenenza, puo' essere attribuito, all'atto dell'inquadramento di cui al precedente articolo 3, a discrezione dell'amministrazione, e con provvedimento disposto dal direttore generale del tesoro su proposta del direttore dello stabilimento, la qualifica di mestiere esercitata nel triennio.

Testo in vigore dal 31 maggio 1976 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;325~art3 · fonte del testo