Allo scopo di:

  • 1)incentivare l'impiego straordinario di giovani in attivita' agricole, artigiane, commerciali, industriali e di servizio, svolte da imprese individuali o associate, cooperative e loro consorzi ed enti pubblici economici;
  • 2)finanziare programmi regionali di lavoro produttivo per opere e servizi socialmente utili con particolare riferimento al settore agricolo e programmi di servizi ed opere predisposti dalle amministrazioni centrali;
  • 3)incoraggiare l'accesso dei giovani alla coltivazione della terra; ((4) promuovere la costituzione di cooperative di produzione e lavoro in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.)) ((5))) realizzare piani di formazione professionale finalizzati alle prospettive generali di sviluppo, per il 1977 e per i successivi tre anni e' stanziata la complessiva somma di lire 1.060 miliardi da erogare secondo quanto disposto dall'articolo 29.

Testo vigente dal 12 luglio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-06-01;285~art1 · fonte su Normattiva