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Allo scopo di:

  • 1)incentivare l'impiego straordinario di giovani in attivita' agricole, artigiane, commerciali, industriali e di servizio, svolte da imprese individuali o associate, cooperative e loro consorzi ed enti pubblici economici;
  • 2)finanziare programmi regionali di lavoro produttivo per opere e servizi socialmente utili con particolare riferimento al settore agricolo e programmi di servizi ed opere predisposti dalle amministrazioni centrali;
  • 3)incoraggiare l'accesso dei giovani alla coltivazione della terra;
  • 4)realizzare piani di formazione professionale finalizzati alle prospettive generali di sviluppo, per il 1977 e per i successivi tre anni e' stanziata la complessiva somma di lire 1.060 miliardi da erogare secondo quanto disposto dall'articolo 29.

Testo in vigore dal 11 giugno 1977 al 12 luglio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-06-01;285~art1 · fonte su Normattiva