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Le regioni assumono iniziative dirette a favorire nel settore agricolo la promozione e l'incremento della cooperazione a prevalente presenza dei giovani:

  • a)per la messa a coltura di terre incolte ai sensi della vigente legislazione;
  • b)per la trasformazione di terreni demaniali o patrimoniali a tal fine concessi dai comuni, dalle comunita' montane e dalle regioni;
  • c)per la trasformazione dei prodotti agricoli;
  • d)per la gestione di servizi tecnici per l'agricoltura. Per il raggiungimento di detto obiettivo lo stanziamento che sara' operato dal CIPE ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 29 va utilizzato per incentivi a favore di cooperative che associno giovani di eta' fra i 18 e i 29 anni in numero non inferiore al quaranta per cento e non superiore al settanta per cento dei soci complessivi ed operino nei territori dell'area meridionale o in quelli a particolare depressione del centro-nord. La ripartizione tra le regioni dello stanziamento di cui al comma precedente e' operata sulla base dei piani specifici predisposti dalle singole regioni ai sensi dell'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Testo in vigore dal 11 giugno 1977 al 26 agosto 1978

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