La Regione promuove adeguate politiche di intervento per lo sviluppo economico nei settori agricolo, montano e forestale e per l'elevazione delle condizioni di vita dei lavoratori della terra e delle comunita' montane, anche per mezzo della riqualificazione professionale. La Regione considera la proprieta' diretto-coltivatrice, singola o associata, come elemento fondamentale per lo sviluppo dell'agricoltura umbra, adotta programmi di riforma agraria in applicazione del disposto degli articoli 42, secondo e terzo comma, e 44 della Costituzione. La Regione promuove interventi di mercato in collaborazione con gli enti pubblici, le organizzazioni dei lavoratori, dei produttori e della cooperazione ed interviene con adeguate misure per l'incremento delle attivita' di trasformazione.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;344~art19 · fonte su Normattiva