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Durante il periodo di applicazione della presente legge, le imprese agricole, singole o associate, che assumono con regolare contratto per tre anni un tecnico agricolo munito di laurea o di diploma in materie agrarie ricevono a valere sui fondi di cui al successivo articolo 29, dalla regione territorialmente competente un contributo di lire centomila mensili per la durata di un anno. In caso di licenziamento effettuato anteriormente alla scadenza del triennio il datore di lavoro e' tenuto a restituire il contributo percepito salvo che la cessazione del rapporto contrattuale non sia avvenuta per dimissioni o per giusta causa.

Testo in vigore dal 11 giugno 1977 al 12 luglio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-06-01;285~art21 · fonte su Normattiva