Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 giugno 1977 al 26 agosto 1978. Leggi il testo vigente →

Il contratto di formazione deve essere stipulato per iscritto e deve prevedere:

  • 1)la durata;
  • 2)l'orario di lavoro che non puo' essere inferiore alle venti ore settimanali e deve consentire al giovane di frequentare qualificati cicli di formazione professionale integrativi promossi o autorizzati dalla regione; l'orario complessivo, comprensivo delle ore dedicate ai suddetti cicli di formazione professionale, non puo' comunque superare l'orario contrattuale;
  • 3)le modalita' di svolgimento dell'attivita' formativa attraverso organici corsi professionali intesi ad assicurare al giovane il raggiungimento di adeguati livelli formativi al termine del rapporto;
  • 4)il trattamento giuridico ed economico. Copia del contratto e' rimessa all'ufficio provinciale del lavoro. Durante l'esecuzione del contratto il libretto di lavoro e' conservato dal datore di lavoro che dovra' annotare l'inizio e il termine del rapporto, l'attivita' formativa ed il livello di professionalita' conseguito.

Testo in vigore dal 11 giugno 1977 al 26 agosto 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1977-06-01;285~art8 · fonte su Normattiva