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[1]A decorrere dall'esercizio 1929-30 e fino a tutto l'esercizio 1933-34, il limite di impegno per le annualita' di pagamento del contributo dello Stato per opere di irrigazione, nonche' per opere di bonifica idraulica da eseguirsi in concessione, comprese anche le opere di sistemazione montana che interessano i relativi comprensori, e' fissato in lire 30 milioni per l'esercizio 1929-30, 40 milioni per l'esercizio 1930-31, 50 milioni per l'esercizio 1931-32, 65 milioni per l'esercizio 1932-33, e 65 milioni per l'esercizio 1933-34 indipendentemente dal limite di impegno che, con le leggi annuali di bilancio, sara' stabilito per altre opere straordinarie in concessione, a norma dell'art. 3 del R. decreto 6 ottobre 1927, n. 1827.

[2]Nel caso di concessione di opere di trasformazione fondiaria di pubblico interesse, gravera' sul limite anzidetto ogni eccedenza di spesa sull'assegnazione annua, speciale alle varie categorie di opere incluse nel piano di trasformazione, nonche' il contributo governativo supplementare che dovesse eventualmente corrispondersi al concessionario sul bilancio dei lavori pubblici.

[3]Sono eliminate le speciali autorizzazioni di spesa per opere di rimboschimento, correzioni di corsi di acqua, bonifica e irrigazione nel Regno, mantenute in vigore col decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 2127.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1929 al 7 settembre 1930

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-12-24;3134~art1 · fonte del testo