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[1]A decorrere dall'esercizio 1929-30 e fino a tutto l'esercizio 1933-34, il limite di impegno per le annualita' di pagamento del contributo dello Stato per opere di irrigazione, nonche' per opere di bonifica idraulica da eseguirsi in concessione, comprese anche le opere di sistemazione montana che interessano i relativi comprensori, e' fissato in lire 30 milioni per l'esercizio 1929-30, 40 milioni per l'esercizio 1930-31, 50 milioni per l'esercizio 1931-32, 65 milioni per l'esercizio 1932-33, e 65 milioni per l'esercizio 1933-34 indipendentemente dal limite di impegno che, con le leggi annuali di bilancio, sara' stabilito per altre opere straordinarie in concessione, a norma dell'art. 3 del R. decreto 6 ottobre 1927, n. 1827. 3 4
[2]Nel caso di concessione di opere di trasformazione fondiaria di pubblico interesse, gravera' sul limite anzidetto ogni eccedenza di spesa sull'assegnazione annua, speciale alle varie categorie di opere incluse nel piano di trasformazione, nonche' il contributo governativo supplementare che dovesse eventualmente corrispondersi al concessionario sul bilancio dei lavori pubblici.
[3]Sono eliminate le speciali autorizzazioni di spesa per opere di rimboschimento, correzioni di corsi di acqua, bonifica e irrigazione nel Regno, mantenute in vigore col decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 2127.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 24 luglio 1930, n. 1146, convertito, senza modificazioni, dalla L. 29 dicembre 1930, n. 1784, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dall'esercizio 1930-31 e fino a tutto l'esercizio 1933-34 sui limiti di impegno fissati dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134, graveranno anche le annualita' di pagamento del contributo dello Stato per opere idrauliche delle varie categorie, quando siano riconosciute connesse alla bonifica ed alla trasformazione fondiaria di pubblico interesse e per opere di sistemazione idraulico-forestali dei bacini montani, ancorche' questi non interessino i comprensori di bonifica".
Il Regio D.L. 15 gennaio 1931, n. 64, convertito, senza modificazioni, dalla L. 30 marzo 1931, n. 328, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Il limite d'impegno fissato per l'esercizio 1930-31 per i servizi della bonifica integrale, giusta gli articoli 1 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134, ed 1 del R. decreto 24 luglio 1930, n. 1146, e' portato da L. 40.000.000 a L. 45.000.000. In corrispondenza sono ridotti da L. 65.000.000 a lire 62.500.000 i limiti stabiliti per gli esercizi 1932-33 e 1933-34 dalle disposizioni citate".
Testo in vigore dal 21 febbraio 1931 al 23 settembre 1931
