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[1]In casi assolutamente eccezionali il Governo del Re e' autorizzato a garantire il capitale e gli interessi delle obbligazioni che venissero emesse da Consorzi di proprietari e da Enti morali che si propongano scopi di bonifica o di trasformazione fondiaria per l'esecuzione delle opere, e la garanzia verra' concessa con decreto Reale su proposta del Capo del Governo sentiti i Ministri per le finanze, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale, previo accertamento della sicurezza dell'operazione.
[2]Il Ministro per i lavori pubblici o per l'economia nazionale, secondo le rispettive competenze, puo' garantire, per cifra complessivamente non superiore ai 10 milioni, i prestiti che siano fatti, per mezzo dell'Associazione nazionale fra i Consorzi di bonifica e di irrigazione, ai Consorzi di nuova costituzione per spese iniziali di funzionamento.
Testo in vigore dal 15 gennaio 1929 al 19 aprile 1933
