Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 gennaio 1929 al 19 aprile 1933. Leggi il testo vigente →

[1]In casi assolutamente eccezionali il Governo del Re e' autorizzato a garantire il capitale e gli interessi delle obbligazioni che venissero emesse da Consorzi di proprietari e da Enti morali che si propongano scopi di bonifica o di trasformazione fondiaria per l'esecuzione delle opere, e la garanzia verra' concessa con decreto Reale su proposta del Capo del Governo sentiti i Ministri per le finanze, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale, previo accertamento della sicurezza dell'operazione.

[2]Il Ministro per i lavori pubblici o per l'economia nazionale, secondo le rispettive competenze, puo' garantire, per cifra complessivamente non superiore ai 10 milioni, i prestiti che siano fatti, per mezzo dell'Associazione nazionale fra i Consorzi di bonifica e di irrigazione, ai Consorzi di nuova costituzione per spese iniziali di funzionamento.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1929 al 19 aprile 1933

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-12-24;3134~art10 · fonte del testo