Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 aprile 1933 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
Abrogato dal 19 aprile 1933
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 aprile 1933 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
Abrogato dal 19 aprile 1933
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1929 al 19 aprile 1933. 128 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: In casi assolutamente eccezionali il Governo del Re e' autorizzato a garantire il capitale e gli interessi delle obbligazioni che venissero emesse da Consorzi di proprietari e da Enti morali che si propongano scopi di bonifica o di trasformazione fondiaria per l'esecuzione delle opere, e la garanzia verra' concessa con decreto Reale su proposta del Capo del Governo sentiti i Ministri per le finanze, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale, previo accertamento della sicurezza dell'operazione.
tolto: Il Ministro per i lavori pubblici o per l'economia nazionale, secondo le rispettive competenze, puo' garantire, per cifra complessivamente non superiore ai 10 milioni, i prestiti che siano fatti, per mezzo dell'Associazione nazionale fra i Consorzi di bonifica e di irrigazione, ai Consorzi di nuova costituzione per spese iniziali di funzionamento.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 13 FEBBRAIO 1933, N. 215
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-12-24;3134~art10 · fonte del testo