Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 aprile 1933

Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1929 al 19 aprile 1933. 128 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: In casi assolutamente eccezionali il Governo del Re e' autorizzato a garantire il capitale e gli interessi delle obbligazioni che venissero emesse da Consorzi di proprietari e da Enti morali che si propongano scopi di bonifica o di trasformazione fondiaria per l'esecuzione delle opere, e la garanzia verra' concessa con decreto Reale su proposta del Capo del Governo sentiti i Ministri per le finanze, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale, previo accertamento della sicurezza dell'operazione.

tolto: Il Ministro per i lavori pubblici o per l'economia nazionale, secondo le rispettive competenze, puo' garantire, per cifra complessivamente non superiore ai 10 milioni, i prestiti che siano fatti, per mezzo dell'Associazione nazionale fra i Consorzi di bonifica e di irrigazione, ai Consorzi di nuova costituzione per spese iniziali di funzionamento.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 13 FEBBRAIO 1933, N. 215

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1928-12-24;3134~art10 · fonte del testo