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[1]Per i pagamenti da ordinare in dipendenza di opere d'irrigazione e di bonifica concesse dall'esercizio 1929-30 in poi, dovranno essere inscritte in bilancio apposite assegnazioni di fondi che rimangono determinate nei seguenti importi:

[2]Esercizio 1930-31... L. 13,500,000

[3]» 1931-32... » 29,500,000

[4]» 1932-33... » 48,000,000

[5]» 1933-34... » 69,500,000

[6]» 1934-35... » 91,000,000

[7]» 1935-36... » 112,500,000

[8]» 1936-37... » 134,000,000

[9]» 1937-38... » 155,500,000

[10]» 1938-39... » 177,000,000

[11]» 1939-40... » 193,000,000

[12]» 1940-41... » 209,000,000

[13]» 1941-42... » 225,000,000

[14]» 1942-43... » 241,000,000

[15]» 1943-44... » 257,000,000

[16]L'assegnazione di lire 257 milioni sara' mantenuta immutata per gli esercizi dal 1944-45 al 1959-60 decrescendo, negli esercizi successivi, in relazione al graduale esaurimento delle annualita' trentennali.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1929 al 21 febbraio 1931

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-12-24;3134~art2 · fonte del testo