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[1]Per i pagamenti da ordinare in dipendenza di opere d'irrigazione e di bonifica concesse dall'esercizio 1929-30 in poi, dovranno essere inscritte in bilancio apposite assegnazioni di fondi che rimangono determinate nei seguenti importi:
[2]Esercizio 1930-31... L. 13,500,000
[3]» 1931-32... » 29,500,000
[4]» 1932-33... » 48,000,000
[5]» 1933-34... » 69,500,000
[6]» 1934-35... » 91,000,000
[7]» 1935-36... » 112,500,000
[8]» 1936-37... » 134,000,000
[9]» 1937-38... » 155,500,000
[10]» 1938-39... » 177,000,000
[11]» 1939-40... » 193,000,000
[12]» 1940-41... » 209,000,000
[13]» 1941-42... » 225,000,000
[14]» 1942-43... » 241,000,000
[15]» 1943-44... » 257,000,000
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 15 gennaio 1931, n. 64, convertito, senza modificazioni, dalla L. 30 marzo 1931, n. 328, ha disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che "Le assegnazioni di fondi stabilite dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134, sono modificate nel modo seguente: Esercizio 1930-31...... L. 4.400.000 » 1931-32...... » 31.500.000 » 1932-33...... » 61.500.000 » 1933-34...... » 73.500.000 » 1934-35...... » 92.800.000 » 1935-36...... » 112.900.000 » 1936-37...... » 134.000.000 » 1937-38...... » 155.500.000 » 1938-39...... » 177.000.000 » 1939-40...... » 193.000.000 » 1940-41...... » 209.000.000 » 1941-42...... » 225.000.000 » 1942-43...... » 241.000.000 » 1943-44...... » 257.000.000 L'assegnazione di L. 257.000.000 sara' mantenuta immutata per gli esercizi dal 1944-45 al 1959-60, decrescendo negli esercizi successivi in relazione al graduale esaurimento dell'annualita' trentennale".
Il Regio D.L. 17 luglio 1931, n. 1085, convertito, senza modificazioni, dalla L. 21 dicembre 1931, n. 1663, ha disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che "Le assegnazioni di fondi stabilite dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134, per gli esercizi dal 1931-32 in poi sono modificate nel modo seguente: esercizio 1931-32 L. 17.500.000 » 1932-33 » 61.500.000 » 1933-34 » 94.300.000 » 1934-35 » 126.900.000 » 1935-36 » 161.600.000 » 1936-37 » 198.000.000 » 1937-38 » 225.200.000 » 1938-39 » 241.100.000 » 1939-40 » 248.300.000 » 1940-41 » 250.000.000 L'assegnazione di L. 250.000.000 sara' mantenuta immutata per gli esercizi dal 1941-42 al 1959-60 decrescendo negli esercizi successivi in relazione al graduale esaurimento dell'annualita' trentennale".
Il Regio D.L. 28 dicembre 1931, n. 1683, convertito senza modificazioni dalla L. 24 marzo 1932, n. 313, nel modificare l'art. 2, comma 1 del Regio D.L. 17 luglio 1931, n. 1085, convertito senza modificazioni dalla L. 21 dicembre 1931, n. 1663, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che le assegnazioni di fondi stabilite dal presente articolo, sono modificate nel modo seguente: Parte di provvedimento in formato grafico
Testo in vigore dal 4 febbraio 1932 al 29 aprile 1933
