Provvedimenti per la bonifica integrale

Art. 3 — COMMA ABROGATO DAL REGIO DECRETO 13 FEBBRAIO 1933, N. 215

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[1]Per la costruzione di acquedotti rurali lo Stato puo' concedere un contributo nella misura del 75 per cento dell'importo delle opere.

[2]Ai contributi stessi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del R. decreto 20 maggio 1926, n. 1154.

[3]Per far luogo ai pagamenti di cui ai precedenti commi saranno inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici:

[4]Esercizio 1930-31... L. 2,000,000

[5]» 1931-32... » 4,000,000

[6]» 1932-33... » 6,000,000

[7]» 1933-34... » 8,000,000

[8]» 1934-35... » 10,000,000

[9]» 1935-36... » 12,000,000 negli esercizi dal 1936-37 al

[10]1959-60....... » 13,000,000

[11]Dopo questo ultimo esercizio le assegnazioni decresceranno in rapporto al graduale esaurirsi delle annualita'.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1929 al 28 giugno 1930

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-12-24;3134~art3 · fonte del testo