Art. 3 — COMMA ABROGATO DAL REGIO DECRETO 13 FEBBRAIO 1933, N. 215
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[1]Per la costruzione di acquedotti rurali lo Stato puo' concedere un contributo nella misura del 75 per cento dell'importo delle opere.
[2]Ai contributi stessi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del R. decreto 20 maggio 1926, n. 1154.
[3]Per far luogo ai pagamenti di cui ai precedenti commi saranno inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici:
[4]Esercizio 1930-31... L. 2,000,000
[5]» 1931-32... » 4,000,000
[6]» 1932-33... » 6,000,000
[7]» 1933-34... » 8,000,000
[8]» 1934-35... » 10,000,000
[9]» 1935-36... » 12,000,000 negli esercizi dal 1936-37 al
[10]1959-60....... » 13,000,000
[11]Dopo questo ultimo esercizio le assegnazioni decresceranno in rapporto al graduale esaurirsi delle annualita'.
Testo in vigore dal 15 gennaio 1929 al 28 giugno 1930
