Art. 3 — COMMA ABROGATO DAL REGIO DECRETO 13 FEBBRAIO 1933, N. 215
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[1]Per la costruzione di acquedotti rurali lo Stato puo' concedere un contributo nella misura del 75 per cento dell'importo delle opere.
[2]Ai contributi stessi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del R. decreto 20 maggio 1926, n. 1154.
[3]Per far luogo ai pagamenti di cui ai precedenti commi saranno inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici:
[4]Esercizio 1930-31... L. 2,000,000
[5]» 1931-32... » 4,000,000
[6]» 1932-33... » 6,000,000
[7]» 1933-34... » 8,000,000
[8]» 1934-35... » 10,000,000
[9]» 1935-36... » 12,000,000 negli esercizi dal 1936-37 al
[10]1959-60....... » 13,000,000
[12]Dopo questo ultimo esercizio le assegnazioni decresceranno in rapporto al graduale esaurirsi delle annualita'. 5
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 giugno 1930, n. 714
2La L. 2 giugno 1930, n. 714 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Per l'esercizio finanziario 1930-31 e' stabilito nella somma di L. 5.000.000 il limite di impegno per le annualita', gia' contemplate in parte dal R. decreto 6 ottobre 1927, n. 1827, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1147, concernente il finanziamento delle opere pubbliche straordinarie, relative ad opere di sistemazione montana e di altre opere idrauliche riconosciute prevalentemente connesse alla bonifica idraulica ed alle trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, nonche' per i contributi e premi previsti dagli articoli 3 e 5 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134, sulla bonifica integrale".
Il Regio D.L. 17 luglio 1931, n. 1085, convertito, senza modificazioni, dalla L. 21 dicembre 1931, n. 1663, ha disposto (con l'art. 4, commi 1 e 2) che "Le assegnazioni di fondi stabilite per concessioni di contributi in costruzione di acquedotti rurali dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134, sono ridotte alle seguenti somme: esercizio 1930-31 L. 1.050.000 » 1931-32 » 3.050.000 » 1932-33 » 5.050.000 » 1933-34 » 7.050.000 » 1934-35 » 9.050.000 » 1935-36 » 11.050.000 » dal 1936-37 al 1959-60 » 12.030.000 Dopo quest'ultimo esercizio le assegnazioni decresceranno in rapporto al graduale esaurirsi delle annualita'".
Testo in vigore dal 23 settembre 1931 al 19 aprile 1933
