Art. 3 — COMMA ABROGATO DAL REGIO DECRETO 13 FEBBRAIO 1933, N. 215
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[1]Per la costruzione di acquedotti rurali lo Stato puo' concedere un contributo nella misura del 75 per cento dell'importo delle opere.
[2]Ai contributi stessi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del R. decreto 20 maggio 1926, n. 1154.
[3]Per far luogo ai pagamenti di cui ai precedenti commi saranno inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici:
[4]Esercizio 1930-31... L. 2,000,000
[5]» 1931-32... » 4,000,000
[6]» 1932-33... » 6,000,000
[7]» 1933-34... » 8,000,000
[8]» 1934-35... » 10,000,000
[9]» 1935-36... » 12,000,000 negli esercizi dal 1936-37 al
[10]1959-60....... » 13,000,000
[11]2
[12]Dopo questo ultimo esercizio le assegnazioni decresceranno in rapporto al graduale esaurirsi delle annualita'.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 giugno 1930, n. 714
2La L. 2 giugno 1930, n. 714 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Per l'esercizio finanziario 1930-31 e' stabilito nella somma di L. 5.000.000 il limite di impegno per le annualita', gia' contemplate in parte dal R. decreto 6 ottobre 1927, n. 1827, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1147, concernente il finanziamento delle opere pubbliche straordinarie, relative ad opere di sistemazione montana e di altre opere idrauliche riconosciute prevalentemente connesse alla bonifica idraulica ed alle trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, nonche' per i contributi e premi previsti dagli articoli 3 e 5 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134, sulla bonifica integrale".
Testo in vigore dal 28 giugno 1930 al 23 settembre 1931
