Provvedimenti per la bonifica integrale

Art. 3 — COMMA ABROGATO DAL REGIO DECRETO 13 FEBBRAIO 1933, N. 215

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1930 al 23 settembre 1931. Leggi il testo vigente →

[1]Per la costruzione di acquedotti rurali lo Stato puo' concedere un contributo nella misura del 75 per cento dell'importo delle opere.

[2]Ai contributi stessi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del R. decreto 20 maggio 1926, n. 1154.

[3]Per far luogo ai pagamenti di cui ai precedenti commi saranno inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici:

[4]Esercizio 1930-31... L. 2,000,000

[5]» 1931-32... » 4,000,000

[6]» 1932-33... » 6,000,000

[7]» 1933-34... » 8,000,000

[8]» 1934-35... » 10,000,000

[9]» 1935-36... » 12,000,000 negli esercizi dal 1936-37 al

[10]1959-60....... » 13,000,000

[11]2

[12]Dopo questo ultimo esercizio le assegnazioni decresceranno in rapporto al graduale esaurirsi delle annualita'.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 giugno 1930, n. 714

2

La L. 2 giugno 1930, n. 714 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Per l'esercizio finanziario 1930-31 e' stabilito nella somma di L. 5.000.000 il limite di impegno per le annualita', gia' contemplate in parte dal R. decreto 6 ottobre 1927, n. 1827, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1147, concernente il finanziamento delle opere pubbliche straordinarie, relative ad opere di sistemazione montana e di altre opere idrauliche riconosciute prevalentemente connesse alla bonifica idraulica ed alle trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, nonche' per i contributi e premi previsti dagli articoli 3 e 5 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134, sulla bonifica integrale".

Testo in vigore dal 28 giugno 1930 al 23 settembre 1931

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 giugno 1930

Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1929 al 28 giugno 1930.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 2 giugno 1930, n. 714

    La L. 2 giugno 1930, n. 714 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Per l'esercizio finanziario 1930-31 e' stabilito nella somma di L. 5.000.000 il limite di impegno per le annualita', gia' contemplate in parte dal R. decreto 6 ottobre 1927, n. 1827, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1147, concernente il finanziamento delle opere pubbliche straordinarie, relative ad opere di sistemazione montana e di altre opere idrauliche riconosciute prevalentemente connesse alla bonifica idraulica ed alle trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, nonche' per i contributi e premi previsti dagli articoli 3 e 5 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134, sulla bonifica integrale".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1928-12-24;3134~art3 · fonte del testo