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[1]L'art. 10 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, e l'articolo 17 del R. decreto-legge 18 maggio 1924, n. 753, sono abrogati.

[2]I progetti di bonifica idraulica devono prevedere le opere necessarie per la provvista di acqua potabile. La spesa relativa sara' compresa nel preventivo di spesa della bonifica, ma il contributo dello Stato non potra' in nessun caso essere inferiore alla misura del 75 per cento prevista nel precedente articolo.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1929 al 19 aprile 1933

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-12-24;3134~art4 · fonte del testo