Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 aprile 1933 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
Abrogato dal 19 aprile 1933
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Articolo abrogato dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
Abrogato dal 19 aprile 1933
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1929 al 19 aprile 1933. 73 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'art. 10 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, e l'articolo 17 del R. decreto-legge 18 maggio 1924, n. 753, sono abrogati.
tolto: I progetti di bonifica idraulica devono prevedere le opere necessarie per la provvista di acqua potabile. La spesa relativa sara' compresa nel preventivo di spesa della bonifica, ma il contributo dello Stato non potra' in nessun caso essere inferiore alla misura del 75 per cento prevista nel precedente articolo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 13 FEBBRAIO 1933, N. 215
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-12-24;3134~art4 · fonte del testo