La rappresentanza anche in giudizio degli enti la cui liquidazione sia assunta dall'Ufficio previsto dall'art. 1 spetta al Ministro per il tesoro che puo' delegarla, anche con provvedimento generale, all'Ufficio liquidazioni. Per le vertenze degli enti in liquidazione regolate dalla presente legge il Ministro per il tesoro ((puo' avvalersi anche)) del patrocinio della Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni e con le stesse modalita' con le quali se ne avvalgono gli uffici dello Stato.

Testo vigente dal 1 gennaio 1998

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1956 al 1 gennaio 1998. 2 parole tolte, 3 parole aggiunte.

… vertenze degli enti in liquidazione regolate dalla presente legge il Ministro per il tesoro tolto: si avvale aggiunto: puo' avvalersi anche del patrocinio della Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni e con le stesse modalita' con le quali se ne avvalgono gli uffici dello Stato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-12-04;1404~art11 · fonte del testo