Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, con il decreto che stabilisce il termine di chiusura della liquidazione, o con provvedimenti precedenti, puo' disporre il versamento allo Stato o la cessione ad un Ente di diritto pubblico indicato dal Ministro stesso, oltre che delle attivita' della liquidazione, anche dei titoli azionari ed obbligazionari provenienti dalla liquidazione stessa dei quali non ravvisi opportuno o conveniente lo smobilizzo.

Testo vigente dal 24 febbraio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-02-07;45~art4 · fonte del testo