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L'ammissione alla programmazione obbligatoria ed al conseguente contributo puo' essere disposta per un numero di film cortometraggi non superiore ai 200 annui. A tale scopo, nei mese successivo ad ogni trimestre, il Ministero del turismo e dello spettacolo ammettera' alla programmazione obbligatoria e al contributo un numero massimo di 50 cortometraggi nazionali secondo l'ordine di priorita' risultante dalla data di presentazione della domanda di revisione del film ai fini del rilascio del nulla-osta di proiezione in pubblico. Qualora alla programmazione obbligatoria ed al contributo sia ammesso un numero di cortometraggi inferiore a 50, la differenza potra' essere portata in aumento alla quota del trimestre successivo, ferma restando la cifra massima annuale di 200. Il contributo statale non potra', comunque superare le cifre massime di lire 4.500.000 per il cortometraggio a colori e lire 2.500.000 per il cortometraggio in bianco e nero".

Testo in vigore dal 29 dicembre 1959 al 13 gennaio 1961

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-12-22;1097~art3 · fonte del testo