Art. 3 — null
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
L'ammissione alla programmazione obbligatoria ed al conseguente contributo puo' essere disposta per un numero di film cortometraggi non superiore ai 200 annui. ((A tale scopo, nel mese successivo ad ogni trimestre il Ministro del turismo e dello spettacolo ammettera' alla programmazione obbligatoria ed al contributo un numero massimo di 50 cortometraggi nazionali, scelti fra quelli la cui domanda di revisione, ai fini dei rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico, sia stata presentata nel trimestre precedente, valutazione comparativa dei requisiti tecnici, artistici e culturali. Alla scelta di cui al comma precedente provvede un Comitato di eserti composto da un regista di film a lungometraggio, un compositore di musica per film, un critico cinematografico, un direttore della fotografia, un rappresentante dei produttori di film. I membri di tale Comitato saranno scelti in una terna designata per ciascun componente dalle rispettive organizzazioni di categoria, tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo per la durata di un anno. Per ogni componente effettivo e' nominato, con le stesse modalita', un supplente. Il Comitato elegge fra i suoi componenti il proprio presidente. I membri di tale Comitato non possono fare contemporaneamente parte della Commissione per l'assegnazione dei premi di qualita' di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097. Un funzionario della carriera direttiva, di grado non inferiore a consigliere di seconda classe, della Direzione generale dello spettacolo, esercita le funzioni di segretario. I provvedimenti adottati su conforme parere motivato del precitato Comitato hanno carattere definitivo. Qualora alla programmazione obbligatoria ed ai contributo sia ammesso un numero di cortometraggi inferiore a 50, la differenza potra' essere portata in aumento alla quota, del trimestre successivo, ferma restando la cifra massima annuale di 200)). 1 Il contributo statale non potra', comunque superare le cifre massime di lire 4.500.000 per il cortometraggio a colori e lire 2.500.000 per il cortometraggio in bianco e nero".
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 dicembre 1960, n. 1565
1La L. 22 dicembre 1960, n. 1565 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le norme di cui ai precedenti articoli hanno effetto a partire dal 1 gennaio 1961".
Testo in vigore dal 13 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008
