Art. 13
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
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3 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 14 agosto 1956 al 1 gennaio 2002. 125 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Il presidente dell'Opera e' assistito da un Consiglio costituito da dodici membri dei quali sei scelti tra persone specialmente esperte dei problemi inerenti alla trasformazione fondiaria e alla colonizzazione e rappresentanti delle categorie agricole, quattro in rappresentanza rispettivamente dei Ministeri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale, e due tra i rappresentanti delle Amministrazioni locali, uno per la provincia di Cosenza e l'altro per la provincia di Catanzaro. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste. Il direttore generale dell'Opera e' nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, su designazione del presidente dell'Opera, sentito il Consiglio dell'Opera.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.
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urn:nir:stato:legge:1950-05-12;230~art13 · fonte del testo