Art. 13
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Il presidente dell'Opera e' assistito da un Consiglio costituito da dodici membri dei quali sei scelti tra persone specialmente esperte dei problemi inerenti alla trasformazione fondiaria e alla colonizzazione e rappresentanti delle categorie agricole, quattro in rappresentanza rispettivamente dei Ministeri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale, e due tra i rappresentanti delle Amministrazioni locali, uno per la provincia di Cosenza e l'altro per la provincia di Catanzaro. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste. Il direttore generale dell'Opera e' nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, su designazione del presidente dell'Opera, sentito il Consiglio dell'Opera. 10a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 15 giugno 1956, n. 521, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 1956, n. 872 ha disposto (con l'art. 1) che "Le disposizioni degli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge 12 maggio 1950, n. 230, si applicano dal 20 maggio 1956 sino all'entrata in vigore delle norme concernenti il riordinamento degli organi degli Enti e delle Sezioni speciali istituiti a norma dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841"
Testo in vigore dal 14 agosto 1956 al 1 gennaio 2002
