Art. 15
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A modifica di quanto disposto dall'art. 6 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, al controllo della gestione amministrativa e finanziaria dell'Opera provvede un collegio sindacale composto di tre membri, dei quali uno delegato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno dal Ministero del tesoro, uno dalla Corte dei conti. L'esercizio finanziario dell'Opera ha inizio col 1 ottobre di ogni anno e termina col 30 settembre dell'anno successivo. Sono comunicati al Ministro per l'agricoltura e per le foreste entro agosto il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, entro marzo quello consuntivo dell'esercizio antecedente, e, appena adottate, le deliberazioni che modificano gli stanziamenti di categoria. Il bilancio annuale con la relazione e' allegato al bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 10a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 15 giugno 1956, n. 521, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 1956, n. 872 ha disposto (con l'art. 1) che "Le disposizioni degli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge 12 maggio 1950, n. 230, si applicano dal 20 maggio 1956 sino all'entrata in vigore delle norme concernenti il riordinamento degli organi degli Enti e delle Sezioni speciali istituiti a norma dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841"
Testo in vigore dal 14 agosto 1956 al 1 gennaio 2002
