Art. 5
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Vedi: Sent. 60/1957, 63/1957, 64/1957, 65/1957, 70/1957, 78/1957, 80/1957.
Art. 113 cost. · Art. 42 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost.
L'art. 76 della Costituzione non esclude la possibilità per il Parlamento di delegare al Governo l'emanazione di leggi-provvedimento. Pertanto non è costituzionalmente illegittimo l'art. 5 della legge 12 maggio 1950 n. 230, con cui si delega il Governo a provvedere con decreti aventi valore di legge ordinaria alle espropriazioni a favore degli Enti di Riforma fondiaria. Conformi: sentt. nn. 60, 63, 64, 65 e 78 del 1957.
Art. 76 cost. · Art. 42 cost. · Art. 44 cost. · Art. 5 Provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini
L'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, richiede nella ordinanza di rimessione alla Corte l'indicazione delle norme costituzionali che si assumono violate, nonché l'esposizione dei termini e motivi dell'istanza con cui è stata sollevata la questione e non anche l'"adeguata motivazione", che è prescritta, solo per l'ordinanza che dichiara la manifesta infondatezza, nel successivo art. 24, e ciò per il controllo dei giudici superiori, che potrebbero sollevare la questione.
Art. 42 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 113 cost.
Sul punto la sentenza rinvia alla precedente sent. n. 59 del 1957 (ved. 59/57 A, nonché 60/57 A e 62/57 A).
Art. 76 cost. · Art. 113 cost. · Art. 77 cost. · Art. 5 Provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini
Sul punto la sentenza rinvia alla precedente sent. n. 59 del 1957 (ved. 59/57 A, nonché 60/57 A, 62/57 A, 64/57 A, 65/57 A, 66/57 A, 67/57 C e 68/57 A).
Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 5 Provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini · Art. 4 Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 26 maggio 1951 al 1 gennaio 2002. 104 parole tolte, 11 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il Governo, per delegazione concessa con la presente legge, e secondo i principi e i criteri direttivi definiti dalla legge medesima, sentito il parere di una commissione composta di tre senatori e di tre deputati eletti dalle rispettive Camere, provvede, entro il 31 dicembre 1951, con decreti aventi valore di legge ordinaria:
tolto: a) all'approvazione dei piani particolareggiati di espropriazione;
tolto: b) alle occupazioni di urgenza dei beni sottoposti ad espropriazione;
tolto: c) ai trasferimenti dei terreni indicati nell'articolo 3 in favore dell'Opera. La emanazione dei decreti, di cui al presente articolo, puo' avvenire anche in pendenza della determinazione definitiva dell'indennita' ai sensi del successivo art. 7.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-05-12;230~art5 · fonte del testo