Art. 19
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All'assegnatario che muore prima di avere pagato l'intero prezzo subentrano i discendenti in linea retta o, in mancanza, il coniuge non legalmente separato per sua colpa, sempre che abbiano i requisiti richiesti dal primo comma dell'art. 16. In caso contrario, il terreno ritorna nella disponibilita' dell'Opera per nuove assegnazioni e gli eredi dell'assegnatario hanno diritto ad essere rimborsati delle quote di ammortamento versate dal loro dante causa e ottenere una indennita' nella misura dell'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti da lui recati indipendentemente da quelli compiuti dall'Opera.
Testo in vigore dal 20 maggio 1950 al 1 gennaio 2002
