Provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini
Art. 21
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 maggio 1950 al 1 gennaio 2002. Leggi il testo vigente →
L'Opera puo' promuovere ed agevolare le concessioni in enfiteusi da farsi a lavoratori manuali della terra da parte di privati proprietari di terre che non raggiungono il limite previsto nell'art. 2.
Testo in vigore dal 20 maggio 1950 al 1 gennaio 2002
