Art. 2
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
dichiara la illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1951, nn. 1429, 1440 e 1444, in quanto assoggettino ad esproprio terreni compresi nella quota non espropriabile di 300 ettari. dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla inclusione, nella anzidetta quota, di terreni gravati da usufrutto vitalizio a f…
Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 2 Provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini
d ichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 16 settembre 1951, nn. 994 e 995, proposta dal tribunale di Cosenza, con ordinanza 7 febbraio 1968 in relazione agli artt. 2 e 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, avente per oggetto "Provvedimenti per la colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei territori jonici conter…
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dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, nn. 1475 e 1490, proposta dal tribunale di Cosenza in relazione agli artt. 2 e 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione con ordinanze del 21 novembre 1962 e del 7 giugno 1967. Così deciso in Roma, nella…
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restituisce gli atti al Tribunale di Cosenza perché proceda a tale accertamento. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1963. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGAL…
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dichiara la illegittimità costituzionale del D.P.R. 18 dicembre 1951, n. 1413, in relazione agli artt. 2 e 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 dicembre 1961. GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO -…
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È viziato di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e agli artt. 76 e 77 della Costituzione, il D.P.R. 18 dicembre 1951, n. 1415, col quale si è proceduto a scorporo per riforma fondiaria di un patrimonio che, alla data del 15 novembre 1949, non superava i 300 ettari.
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Non diversamente dagli altri casi di non coincidenza della situazione patrimoniale soggettiva al momento dello scorporo dovevano essere intestati al soggetto che, al 15 novembre 1949, era titolare dei diritti da espropriare in relazione alla sua consistenza patrimoniale dell'epoca, anche nel caso in cui il soggetto stesso più non fosse esistito al momento dell'emanazione dei decreti. Di conseguenza dovendo lo scorporo aver luogo nei confronti di chi era proprietario al 15 novembre 1949, anche se deceduto la situazione patrimoniale da tener presente al momento dell'emanazione dei decreti era sempre quella dell'espropriando e non quella dei suoi eredi. È pertanto infondata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 18 dicembre 1951, n. 1423 per il motivo che tale decreto ha avuto per destinatario una persona defunta - all'atto dell'emanazione del decreto stesso - e non ha tenuto conto della situazione patrimoniale degli eredi. - S. nn. 67/1957, 82/1957, 126/1957, 126/1957, 70/1958, 71/1958, 34/1959, O. n. 16/1959.
Art. 113 cost. · Art. 42 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost.
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 16 settembre 1951, n. 1022, sollevata con l'ordinanza sopra citata e ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Cosenza. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 febbraio 1959. GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI…
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La legge 31 dicembre 1947, n. 1629 è diretta a promuovere la trasformazione fondiaria ed agraria dell'altipiano silano attraverso l'esecuzione di opere imposte ai proprietari secondo un piano generale di bonifica. La norma contenuta nel secondo comma dell'art. 2, che esclude dalla trasformazione "i boschi esistenti", è giustificata dal fine che la legge vuole perseguire e non sancisce un divieto generale di inespropriabilità dei boschi. La legge 12 maggio 1950, n. 230 (c.d. legge Sila), ha come scopo preminente la formazione di una nuova proprietà contadina, e, per il raggiungimento di questo scopo, affida all'Opera Sila l'espropriazione, la trasformazione e la ridistribuzione delle terre. Per trasformazione, avuto riguardo alla finalità della legge, non deve intendersi soltanto quella che muti l'aspetto fisico dei terreni, ma anche quella che dia agli stessi una nuova destinazione economica-sociale. "Suscettibili di trasformazione", secondo l'espressione usata nell'art. 2 della legge devono ritenersi perciò anche i boschi, che possono essere destinati alla formazione di appoderamenti di tipo silvo-pastorale o alla integrazione di appezzamenti destinati a seminativo, secondo l'apprezzamento discrezionale del legislatore delegato. Le norme degli articoli 5 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (c.d. legge stralcio), e 7 della legge 18 maggio 1951, n. 333, che pongono limitazioni all'espropriabilità dei boschi, valgono solo per le zone di riforma ove trova applicazione la legge stralcio e non possono essere considerate come norme integratrici o modificatrici della legge Sila. Pertanto, è infondata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1452, sollevata in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione, per il motivo che tale decreto, disponendo l'espropriazione di boschi di alta montagna, sarebbe in violazione dell'art. 2 della legge Sila e quindi oltre i limiti della delega fatta al Governo con l'art. 5 della stessa legge.
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Sul punto la sentenza rinvia alla precedente sent. n. 59 del 1957 (ved. 59/57 A, 60/57 A, 62/57 A, 63/57 A, 64/57 A, 65/57 A, 66/57 A, 67/57 C, 68/57 A, 70/57 A e 71/57 A).
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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5 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 5 ottobre 1952 al 1 gennaio 2002. 216 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Nei territori considerati dalla presente legge la proprieta' terriera privata, nella sua consistenza al 15 novembre 1949, e' soggetta ad espropriazione di una quota determinata in base al reddito dominicale dell'intera proprieta' al 1 gennaio 1943 e al reddito medio dominicale per ettaro, risultante quest'ultimo quale quoziente della divisione del complessivo reddito dominicale per la superficie, esclusi, sia dal calcolo del reddito dominicale che da quello della superficie, i terreni classificati in catasto come boschi e incolti produttivi. La quota da espropriare ad ogni proprietario, sia esso persona fisica o societa', sulla proprieta' a lui appartenente a qualsiasi titolo, anche se in comunione o pro indiviso, e' determinata dalla tabella allegata alla presente legge. Le norme dei commi precedenti si applicano anche ai beni costituiti in enfiteusi. I terreni trasferiti a causa di morte dal 15 novembre 1949 fino alla entrata in vigore della presente legge ai discendenti in linea retta sono inclusi nel computo del patrimonio di detti discendenti. Resta impregiudicato il diritto degli enti di procedere all'acquisto di altri terreni non soggetti ad espropriazione, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Gli enti possono essere autorizzati dal Ministero della agricoltura e delle foreste a permutare i terreni, dei quali siano divenuti comunque proprietari, con terreni ritenuti piu' idonei alla formazione della proprieta' contadina.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-05-12;230~art2 · fonte del testo