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Gli assegnatari sono obbligati, per la durata di venti anni dalla stipulazione del contratto di vendita, a far parte delle cooperative o consorzi che l'Opera avra' promosso o costituito per garantire l'assistenza tecnica ed economico-finanziaria alle nuove piccole proprieta' coltivatrici. L'inadempienza di tale obbligo importa la decadenza dall'assegnazione che e' pronunciata dall'Opera.

Testo in vigore dal 20 maggio 1950 al 1 gennaio 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1950-05-12;230~art23 · fonte del testo