Art. 24
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I contributi previsti nell'art. 8, lettera b), della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono riscossi con le norme, la procedura e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria, prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovraimposte provinciali e comunali. Tale disposizione si applica anche per l'esazione dei contributi, comunque dovuti, nelle spese da sostenersi per il conseguimento dei fini della presente legge.
Testo in vigore dal 20 maggio 1950 al 1 gennaio 2002
