Art. 25
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
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2 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 20 maggio 1950 al 1 gennaio 2002. 136 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: E' autorizzata la spesa di 15 miliardi a titolo di contributo da corrispondersi all'Opera per la valorizzazione della Sila, per l'attuazione dei compiti ad essa affidati con la presente legge. Tale somma sara' pagata in sei rate annuali, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nelle seguenti misure: per l'esercizio 1949-50 lire 700 milioni; per l'esercizio 1950-51 lire 4.000 milioni; per l'esercizio 1951-52 lire 3.300 milioni; per l'esercizio 1952-53 lire 3.000 milioni; per l'esercizio 1953-54 lire 2.000 milioni; per l'esercizio 1954-55 lire 2.000 milioni. La spesa di lire 700 milioni per l'esercizio finanziario 1949-50, viene coperta con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-05-12;230~art25 · fonte del testo