Provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini
Art. 30
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Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le occorrenti variazioni.
Testo in vigore dal 20 maggio 1950 al 1 gennaio 2002
